L'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: A CHI SPETTA E COME FARE RICHIESTA
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Che cos’è l’indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento – detta anche assegno di accompagnamento – è una prestazione economica data dallo Stato Italiano, tramite l’INPS, destinata a coloro che risultano invalidi totali e/o incapaci di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o incapaci di compiere azioni di vita quotidiana. L’invalido totale – ossia con invalidità del 100% – è un soggetto per cui è stata accertata l’impossibilità di deambulare in autonomia e compiere azioni di normale vita quotidiana. Ha dunque diritto di inoltrare una richiesta di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento nasce proprio per questo motivo: vuole essere un sostegno per il caregiver che si prende cura del soggetto invalido o – quando assente – vuole dare la possibilità all’individuo invalido di ricevere assistenza e aiuto da servizi esterni.
Indennità di accompagnamento e legge 104
La legge 104, detta anche legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si occupa di legiferare sulle agevolazioni riconosciute a coloro che sono affetti da gravi disabilità. Dal momento che numerose persone confondono la legge 104 con l’invalidità civile, è bene chiarire la differenza tra le due una volta per tutte.
Le definizioni contenute all’art. 1 della legge 104 chiariscono che “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e che “sussiste situazione di gravità in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Con il termine invalido, invece, si fa riferimento ad una persona che per motivi fisici o di salute ha ripercussioni sulla propria capacità lavorativa.
Come suggerisce la distinzione tra le due terminologie, le due situazioni necessitano di due visite di accertamento specifiche differenti tra loro. Infatti, colui che risulta essere invalido al 100% non è automaticamente fruitore della Legge 104.
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Qual è l’importo dell’indennità di accompagnamento?
Per il 2022, l’importo mensile riconosciuto per l’indennità di accompagnamento è pari € 525,17 per 12 mensilità. L’indennità di accompagnamento è esente dalle ritenute Irpef, quindi non deve essere dichiarato nella dichiarazione annuale dei redditi. La prestazione economica viene corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Requisiti per la domanda di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento spetta a anziani e disabili con totale inabilità accertata (vedi “Come ottenere l’indennità di accompagnamento – Passaggi da seguire per non sbagliare). L’inabilità può riguardare la condizione fisica o la condizione psichica e spetta a tutti gli aventi diritto, senza restrizioni reddituali o di età o relative al nucleo familiare. L’indennità di accompagnamento spetta anche malati oncologici sottoposti a cicli di cure di chemioterapia, a patto che sia riconosciuta l’inabilità al 100% a causa della malattia. I requisiti fondamentali per fare richiesta di accompagnamento impongono di:
- essere cittadini italiani;
- essere cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
- essere cittadini stranieri extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo unico immigrazione);
In ogni caso, il richiedente deve essere residente in forma stabile in Italia.
Ulteriori requisiti per effettuare la richiesta per l’indennità di accompagnamento sono:
- Una certificazione dell’invalidità totale o permanente per i richiedenti compresi tra i 18 e i 65 anni;
- Per i cittadini minorenni o per gli anziani che hanno superato la soglia dei 65 anni di età, è sufficiente che all’interno del verbale, redatto in seguito alla visita medica di accertamento sanitario, sia riportato che al soggetto o risulti impossibile deambulare senza un aiuto costante di un accompagnatore o sia impossibile compiere gli atti quotidiani della vita senza la disposizione di un’assistenza costante;
- Non essere ricoverati presso strutture a pagamento aventi la retta a carico dello Stato o di Enti pubblici.
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A chi spetta la legge 104
Chi è fruitore della legge 104 può godere di ore o giorni di permesso retribuiti. Per quanto concerne i lavoratori disabili, essi hanno la possibilità di richiedere, consecutivi o suddivisi mensilmente, 2 ore al giorno o 3 giorni. Il lavoratore dispone della possibilità di richiedere variazioni in merito alla suddivisione di tali permessi; le suddette modifiche possono entrare in vigore il mese successivo o, nei casi di urgenza o emergenza, anche il mese in corso.
Naturalmente, poiché tale sostegno spetta non solo ai disabili ma anche ai loro familiari, i permessi retribuiti sono forniti anche ai caregiver, ossia i membri della famiglia che si prendono cura della persona affetta da disabilità.
Lo stato di disabilità deve essere certificato attraverso una visita medica al seguito della quale verrà rilasciato l’apposito certificato del medico curante. Una volta ottenuto il suddetto certificato, per ottenere l’indennità di accompagnamento esso dovrà essere inviato all’INPS, i cui tempi di erogazione dello stato di indennità ammontano ad un massimo di 90 giorni. Nel corso di tale periodo, verrà effettuato un accertamento dello stato di salute del richiedente da parte di una commissione medica dell’ASL.
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Differenze tra assegno di invalidità e pensione di invalidità
L’assegno di invalidità è una prestazione economica che viene rilasciata mensilmente a coloro che risultano essere invalidi parziali di un’età compresa tra i 18 e i 67 anni (termini che possono essere modificati in relazione alla revisione periodica da parte del Governo). La pensione di invalidità, invece, è destinata a coloro che sono invalidi al 100% e che rientrano nel medesimo range di età.
Come ottenere l’indennità di accompagnamento – Passaggi da seguire per non sbagliare
L’ente preposto all’erogazione dell’indennità di accompagnamento è l’INPS, che ne conferma l’ammissibilità sulla base della documentazione ricevuta. Vediamo quindi tutti i passaggi per ottenere la documentazione e l’indennità di accompagnamento per anziani e disabili.
Richiedere il riconoscimento di invalidità.
Prendere appuntamento con il proprio medico di famiglia Al proprio medico è necessario richiedere che venga rilasciato il Certificato Medico Introduttivo. In questo modo si sta richiedendo che avvenga l’Accertamento Sanitario, necessario per riconoscere l’invalidità del richiedente. All’interno del documento il Medico deve indicare i dati anagrafici della persona, la natura della patologia per cui si richiede il riconoscimento dell’invalidità e la prognosi. Alcune informazioni da inserire nel certificato sono ad esempio:
- Impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
- Impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza;
- Soggetto affetto da patologia in situazione di gravità;
- Soggetto affetto da patologia di competenza Anffas (disabilità intellettiva o relazionale);
- Soggetto affetto da malattia neoplastica (tumore);
Documenti da avere con sé:
- Documento di identità del richiedente
- Codice fiscale del richiedente
- Tessera sanitaria del richiedente
Richiedere l’indennità di accompagnamento
Inviare il Certificato Medico Introduttivo all’INPS e generazione codice identificativo della richiesta. Il certificato viene redatto in formato digitale. É compito del medico di famiglia inoltrarlo telematicamente all’INPS tramite l’apposita funzione che si trova sul sito internet dell’ente. Al momento dell’invio, viene rilasciata una ricevuta con un codice identificativo che certifica l’avviamento della procedura. Questa ricevuta viene consegnata dal medico al paziente che richiede l’indennità di accompagnamento, insieme al certificato introduttivo originale.
Fare la visita medica per il riconoscimento dell’invalidità Il Certificato Medico Introduttivo ha una validità di 30 giorni. Il malato viene contattato dall’INPS per la visita medica che attesti l’invalidità della persona. La visita può essere effettuata presso l’ASL oppure a domicilio. In questo caso è importante ricordarsi di segnalarlo all’interno del Certificato Medico Introduttivo. Al termine della visita medica, il medico rilascia il certificato di invalidità.
Documenti da avere con sé:
- Certificato inviato all’INPS firmato dal medico di base abilitato
- Ricevuta di invio – Contenente il codice identificativo della richiesta
- Documento di identità del richiedente
- Codice fiscale del richiedente
- Tessera sanitaria del richiedente
- Originale e copia della documentazione sanitaria a supporto delle patologie indicate dal medico di base nel certificato inviato all’INPS
Richiedere l’erogazione dell’indennità di accompagnamento.
Presentazione della domanda per l'ottenimento dell’indennità di accompagnamento È possibile presentare la domanda – inoltrando il certificato di invalidità – in due modalità.
Attraverso il sito web: Per poter utilizzare questo canale è necessario essere in possesso del PIN rilasciato dall’INPS. Se non lo si dispone, si può fare richiesta tramite il sito o chiamando il numero 803164. Con il codice PIN a disposizione è sufficiente:
- Accedere al sito: dell’INPS
- Cliccare nella sezione “Tutti i servizi”
- Ricercare la sezione: “Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”
- Compilare la domanda e procedere con l’invio
Attraverso enti di patronato o tramite associazioni di categoria per disabili, come ANMIC, ENS, UIC, ANFASS: in questo caso è necessario recarsi presso la struttura più vicina, consegnare il certificato e compilare la domanda con l’ausilio del personale preposto.
Ricezione del verbale di invalidità civile da parte dell’INPS Dopo aver visionato la documentazione, l’INPS invia tramite PEC – se fornita in fase di compilazione della domanda – o tramite raccomandata A/R il verbale di invalidità civile.
Presentazione del modulo AP70 Come per la precedente domanda, è possibile accedere alla richiesta via sito web o tramite gli enti di patronato. Il modulo da compilare e inviare è il seguente: “Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, scaricabile sempre dal sito dell’INPS
Ricezione dell’indennizzo di accompagnamento
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULL’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Indennità di accompagnamento e compatibilità con pensione di invalidità o con l’attività lavorativa
L’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità sono compatibili e cumulabili. Non solo: l’indennità di accompagnamento risulta compatibile anche con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.
Indennità di accompagnamento: incompatibilità
L’indennità di accompagnamento non spetta a coloro che:
- sono ricoverati gratuitamente in istituto di cura per un periodo superiore a 30 giorni;
- percepiscono un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Rinnovo annuale dell’indennità di accompagnamento
Una volta ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente – entro il 31 marzo di ciascun anno – una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante la permanenza dell’invalidità totale
Cosa fare in caso non venga riconosciuta l’indennità di accompagnamento
In caso il richiedente riceva il verbale di non riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o non ne venga riconosciuta l’indennità, è possibile presentare ricorso. A tal fine il richiedente deve prima sottoporsi a un accertamento tecnico preventivo, cioè a una verifica preventiva delle condizioni sanitarie a sostegno della propria richiesta. In sua mancanza, il ricorso non può proseguire. L’accertamento preventivo è effettuato, a spese del richiedente, da un consulente tecnico nominato dal giudice, in presenza di un medico legale dell’Inps: al termine è poi redatta una relazione tecnica, che è trasmessa all’Inps e al richiedente. La relazione può essere contestata entro 30 giorni: in mancanza di opposizione, viene omologata dal Giudice con decreto inappellabile. Chi contesta la relazione deve presentare, entro 30 giorni dall’opposizione, il ricorso introduttivo del giudizio, specificandone i motivi: da quel momento inizia il giudizio vero e proprio, che si conclude con una sentenza inappellabile.